LEGGE REGIONALE N

LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 8-10-2002
REGIONE LOMBARDIA

NORME PER LO SVILUPPO DELLO SPORT E DELLE PROFESSIONI SPORTIVE IN LOMBARDIA

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
N. 41
del 11 ottobre 2002
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20  

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge regionale

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 4

(Programmazione ed interventi regionali)
1.             La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute 
nel Documento di programmazione economico-finanziaria 
regionale (DPEFR), di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 
marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della 
programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), 
acquisito il parere della competente commissione consiliare, 
determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in 
particolare individuando:
 
a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, 
specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e 
delle professionalità sportive riconosciute;
b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la 
promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle 
attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili 
nella scuola, in particolare nelle scuole dell’obbligo; 
c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei 
centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di 
lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività 
sportive;
d) le modalità d’intervento in relazione alle strutture sportive, 
alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre 
opere connesse allo sport;
e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e 
delle attività  delle squadre di soccorso alpino e 
l’organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale.
2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla 
Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la 
predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal 
Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e 
quantitativi nel settore dell’impiantistica e delle attrezzature 
sportive, le priorità settoriali e territoriali d’intervento per la 
promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la 
sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la 
diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e 
motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse 
finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale.
               
3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto 
delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale determina 
altresì i criteri per l’assegnazione e la revoca di contributi, le 
spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali 
oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le 
procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati.  
4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore 
dell’impiantistica sono determinati  tenendo conto dei seguenti 
elementi di valutazione:
a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti;
b) razionale distribuzione per tipologia di impianti;
c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle 
strutture;
d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli 
impianti;
e) rispetto delle norme di sicurezza;
f) eliminazione di barriere architettoniche;
g) risparmio energetico.
5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri 
approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, 
definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la 
presentazione dei progetti e delle relative domande di 
finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, 
nonchè  le scadenze per gli adempimenti amministrativi 
connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale 
provvede con decreto ad erogare i finanziamenti. 

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 3

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TITOLO III
INTERVENTI E PROMOZIONI

ARTICOLO 10

(Costruzione e ristrutturazione di impianti)
1. La Regione, nel rispetto dei criteri definiti ai sensi 
dell’articolo 4, commi 1, lettera d), 3 e 4, concede contributi, 
anche in conto capitale, per:
a)             la realizzazione di infrastrutture sportive e ricreative, la 
costruzione di nuovi impianti e la ristrutturazione, 
l’adeguamento anche sotto il profilo della sicurezza, il 
superamento delle barriere architettoniche e l’ampliamento 
degli impianti già esistenti;
b)             l’apprestamento, la miglioria, l’adeguamento e la sicurezza 
delle piste da sci, delle strutture edili ed infrastrutture 
connesse, nonché per la costruzione, la ristrutturazione, 
l’adeguamento, l’ampliamento e l’arredamento di rifugi, 
bivacchi, sentieri ed altre opere alpine.
2. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l’Istituto per 
il credito sportivo, o con Finlombarda — finanziaria per lo 
sviluppo della Lombardia - s.p.a. o con altri istituti di credito, 
una convenzione per la costituzione di un fondo di rotazione per 
la progettazione e la realizzazione degli interventi di cui al 
comma 1. Tale fondo consente finanziamenti a tasso 
agevolato. La Giunta regionale con deliberazione definisce i 
destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l’entità 
dell’aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle 
domande e tutti gli ulteriori elementi necessari per l’attività del 
fondo.
3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con 
l’Istituto per il credito sportivo per la concessione di mutui 
agevolati per l’impiantistica sportiva da parte del predetto 
Istituto ad integrazione ed in favore dei soggetti beneficiari dei 
contributi in capitale concessi ai sensi del  comma 1, lettera a).
4. La Giunta regionale è altresì autorizzata a promuovere 
l’utilizzo di tecniche di finanziamento con ricorso a capitali privati 
per la realizzazione di nuove infrastrutture sportive di particolare 
rilevanza con le metodologie operative della finanza di progetto, 
nel rispetto della normativa  statale e regionale vigente in 
materia. 
5. La concessione dei contributi è disposta con decreto del 
dirigente regionale competente.
6. L’efficacia dei provvedimenti attuativi che contengono aiuti di 
Stato è subordinata all’autorizzazione da parte della 
Commissione Europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del 
Trattato C.E..

  
  

Riferimenti Normativi ATTIVI

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1203 del 1957 Articolo 87

RIFERIMENTO INTERPRETATIVO:
Legge Statale Numero 1203 del 1957 Articolo 88

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