TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
ARTICOLO 4
(Programmazione ed interventi regionali) 1. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria regionale (DPEFR), di cui all’articolo 3 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione), acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina gli interventi regionali in materia di attività sportive, in particolare individuando: a) le attività inerenti alla formazione, qualificazione, specializzazione ed aggiornamento degli operatori dello sport e delle professionalità sportive riconosciute; b) le priorità settoriali e territoriali di intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport e delle attività ricreative ad essa collegate, comprese quelle praticabili nella scuola, in particolare nelle scuole dell’obbligo; c) le forme di sostegno del volontariato sportivo, dei circoli, dei centri di aggregazione giovanile, delle società senza scopo di lucro e delle associazioni del tempo libero, promotori di attività sportive; d) le modalità d’intervento in relazione alle strutture sportive, alle aree sciabili, ai rifugi- bivacchi, ai sentieri ed alle altre opere connesse allo sport; e) le iniziative riguardanti il potenziamento delle attrezzature e delle attività delle squadre di soccorso alpino e l’organizzazione dei servizi valanghe nel territorio regionale. 2. La Giunta regionale, sentite le province unitamente alla Conferenza regionale delle autonomie, definisce, mediante la predisposizione di specifico piano-programma, approvato dal Consiglio regionale, le aree di intervento, gli obiettivi qualitativi e quantitativi nel settore dell’impiantistica e delle attrezzature sportive, le priorità settoriali e territoriali d’intervento per la promozione e valorizzazione della pratica dello sport, per la sicurezza nelle attività sportive e del tempo libero e per la diffusione delle iniziative di supporto alla tutela sanitaria e motoria degli utenti. La Giunta regionale individua le risorse finanziarie destinate a ciascuna area di intervento regionale. 3. In relazione a ciascuna tipologia di intervento e tenuto conto delle finalità di cui all’articolo 1, la Giunta regionale determina altresì i criteri per l’assegnazione e la revoca di contributi, le spese ammissibili al finanziamento regionale e gli eventuali oneri posti a carico del richiedente, nonché le attività e le procedure per le verifiche ed i controlli sugli interventi finanziati. 4. I criteri di assegnazione dei contributi riferiti al settore dell’impiantistica sono determinati tenendo conto dei seguenti elementi di valutazione: a) omogeneità territoriale distributiva degli impianti; b) razionale distribuzione per tipologia di impianti; c) efficace gestione orientata anche al pieno utilizzo delle strutture; d) efficienza qualitativa nella manutenzione e gestione degli impianti; e) rispetto delle norme di sicurezza; f) eliminazione di barriere architettoniche; g) risparmio energetico. 5. Il dirigente regionale competente, sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dei commi 3 e 4, definisce con proprio atto le modalità ed i termini per la presentazione dei progetti e delle relative domande di finanziamento, le modalità di erogazione dei finanziamenti, nonchè le scadenze per gli adempimenti amministrativi connessi alla realizzazione degli interventi. Il dirigente regionale provvede con decreto ad erogare i finanziamenti.
Riferimenti Normativi ATTIVI
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RIFERIMENTO
INTERPRETATIVO:
Legge Regionale LOMBARDIA Numero 34 del 1978 Articolo 3
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